Finanza e Tutela crediti
Messa in mora stragiudiziale
Costituisce la prima fase della procedura di recupero del credito, caratterizzata dall’invio al debitore che non adempie alla sua prestazione di una diffida in forma scritta, con cui gli viene intimato di pagare al creditore il proprio debito entro un termine perentorio.
Ricorso per decreto ingiuntivo
L’ingiunzione di pagamento è il provvedimento attraverso cui il giudice competente, su istanza del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ordina al debitore di adempiere l’obbligazione (pagamento di una somma di denaro, consegna di una determinata quantità di cose) entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, contestualmente avvertendolo che entro tale termine potrà proporvi opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata a suo carico.
Atto ordinario di cognizione per recupero del credito
L’atto di citazione è la domanda introduttiva dell’ordinario giudizio di cognizione (articolo 163 c.p.c. e segg.) e viene utilizzato, in alternativa al ricorso per decreto ingiuntivo, per avviare la fase di recupero del credito, nei casi in cui questo non sia fondato su fatture commerciali o titoli esecutivi per legge.
Atto di precetto
L’atto di precetto consiste in un’intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta sulla scorta di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno, una cambiale).
Tale atto deve contenere l’intimazione, rivolta al debitore, di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni.
Pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi
Laddove l’atto di precetto resti infruttuoso, il creditore ha la facoltà, in forza del titolo esecutivo, di procedere al pignoramento (espropriazione forzata) dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione, in attuazione della garanzia generale prevista dall’art. 2740 c.c..
Nell’ordinamento italiano esistono diverse tipologie di espropriazione forzata per crediti di denaro:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore – Trattasi di procedimento avente ad oggetto i beni mobili di proprietà del debitore, che vengono sottratti coattivamente al possessore con il pignoramento allo scopo di soddisfare il creditore con la loro vendita o la loro assegnazione.
- Pignoramento immobiliare – Consiste in un procedimento complesso che consente, qualora il moroso sia intestatario di uno o più beni immobili, di pignorare e vendere all’asta il bene per soddisfare il credito.
- Pignoramento presso terzi – Senza ombra alcuna di dubbio la forma di pignoramento oggigiorno più diffusa, ha lo scopo di sottoporre ad esecuzione forzata le somme che altre persone – i terzi – devono al debitore, affinché costui non le possa nè accettare, nè spendere prima di riconoscere il dovuto al suo creditore.
Procedure concorsuali
Nell’ordinamento giuridico italiano le procedure concorsuali sono una serie di procedure giudiziali (come il fallimento, il concordato preventivo, il concordato fallimentare etc.) che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di unì’impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rapporti con i creditori. La disciplina delle suddette procedure è contenuta nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare).
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Casi
Questa sezione presenta l'elenco di casi pratici affrontati e brillantemente risolti dall'avvocato Marco Galli
Caso di maltrattamenti in famiglia e lesioni
A fronte delle plurime pronunce sporte dalla ex moglie Caia, il Pubblico Ministero della Procura di XXXX avanzava richiesta di rinvio a giudizio al G.U.P. del Tribunale di XXXX del sig. Tizio, paventando avverso costui il compimento di numerosi reati, nello specifico la reiterazione di maltrattamenti familiari nei confronti di essa Caia e delle di loro due figlie minorenni, lesioni personali a costei perpetrate in due differenti circostanze, l’omesso versamento del mantenimento delle anzidette minori ed, infine, il danneggiamento di una cassaforte di sua proprietà.