Famiglia e minori
Separazione consensuale e giudiziale
- Separazione consensuale: La separazione consensuale è il mezzo che la Legge pone a disposizione dei coniugi che intendono giungere alla separazione concordemente e che hanno perciò stabilito assieme i diritti inerenti il patrimonio, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, l’affidamento della prole, l’assegnazione della casa coniugale.
L’accordo viene stipulato privatamente dalle parti con l’ausilio di uno o più avvocati (laddove i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera congiunta o meno), ma per diventare efficace deve essere necessariamente omologato dal Tribunale con relativo provvedimento. - Separazione giudiziale: Nell’ipotesi in cui invece i coniugi non riescano a trovare un accordo circa le condizioni della separazione, dovranno obbligatoriamente ricorrere a quella contenziosa e/o giudiziale.
La separazione giudiziale, nello specifico, consiste in un procedimento attraverso cui uno solo dei coniugi o ciascuno di essi, con proprio ricorso autonomo, chiedono al Tribunale competente di pronunciare una sentenza di separazione che regoli tutti i loro rapporti, riguardanti la prole e il patrimonio, essendo tra loro cessata la convivenza.
Divorzio congiunto e giudiziale
- Divorzio congiunto e/o consensuale: Con tale termine si fa riferimento al procedimento giudiziario per lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o dei soli effetti civili, qualora si tratti di matrimonio concordatario) avviato dai coniugi di comune accordo, dopo aver stabilito congiuntamente le condizioni che disciplineranno la fine del loro rapporto.
- Divorzio giudiziale: Tale istituto differisce nettamente dal divorzio congiunto, identificandosi come il procedimento per la cessazione degli effetti del matrimonio iniziato sulla scorta del ricorso di una sola delle parti, indipendentemente quindi dal consenso dell’altra e quando tra le due non sia stato possibile trovare un accordo alla fine del loro matrimonio.
Negoziazione assistita in ambito familiare
La negoziazione assistita, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore con il D.L. n. 132/2014 – poi convertito nella L. n. 162 del 10.11.2014 – costituisce un accordo mediante il quale le parti stabiliscono di cooperare in buona fede e con lealtà per definire amichevolmente la controversia tra essi insorta mediante l’assistenza di avvocati iscritti all’Albo.
Nell’ambito del diritto di famiglia, l’art. 6 del citato decreto prevede la facoltà per i coniugi, se vogliono, di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita anche allo scopo di ottenere una soluzione consensuale per la loro separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante l’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per ogni parte.
L’accordo raggiunto, pur costituendo un atto di autonomia privata tra le parti, produce gli stessi effetti di un provvedimento emesso dal Giudice (sentenza), da considerarsi quindi come un vero e proprio titolo esecutivo.
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Casi
Questa sezione presenta l'elenco di casi pratici affrontati e brillantemente risolti dall'avvocato Marco Galli
Caso di maltrattamenti in famiglia e lesioni
A fronte delle plurime pronunce sporte dalla ex moglie Caia, il Pubblico Ministero della Procura di XXXX avanzava richiesta di rinvio a giudizio al G.U.P. del Tribunale di XXXX del sig. Tizio, paventando avverso costui il compimento di numerosi reati, nello specifico la reiterazione di maltrattamenti familiari nei confronti di essa Caia e delle di loro due figlie minorenni, lesioni personali a costei perpetrate in due differenti circostanze, l’omesso versamento del mantenimento delle anzidette minori ed, infine, il danneggiamento di una cassaforte di sua proprietà.