Lavoro
L’attività di recupero degli stipendi dei lavoratori non pagati, nonché del Tfr e delle altre indennità di fine rapporto (ferie, permessi, malattie), si esplica inizialmente nella fase del recupero stragiudiziale attraverso l’invio di un’intimazione di pagamento al debitore a mezzo lettera raccomandata.
In difetto di positivo riscontro alla diffida inviata, si ha il passaggio alla fase giudiziale che prevede il ricorso al competente Tribunale del Lavoro, ossia alla sezione specializzata prevista presso ogni sede di Tribunale circondariale, facendo ivi valere la facoltà di ottenere un decreto ingiuntivo su busta paga (art. 633 c.p.c.) immediatamente esecutivo, nel giro di pochi giorni.
Il procedimento per decreto ha lo scopo di formare anticipatamente una pronuncia di condanna, per consentire conseguentemente l’esecuzione forzata, ovvero il pignoramento, che potrà essere presso il debitore o presso terzi, mobiliare o immobiliare.
Conciliazioni lavorative in sede sindacale e avanti le Direzioni Provinciali del Lavoro sul territorio nazionale
Trattasi di un istituto, previsto nel sistema italiano, che costituisce una strada alternativa al giudizio dinnanzi il Tribunale del Lavoro, finalizzato alla risoluzione bonaria delle problematiche che possono sorgere tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Ove sussiste la volontà transattiva di entrambe le parti, la vertenza si chiude con la sottoscrizione congiunta – avanti organismi all’uopo allestiti presso le varie sedi del sindacato – dell’atto giuridico di concilazione, che non è una sentenza ma un accordo bonario tra le parti per la definizione pacifica della lite insorta.
Il verbale di conciliazione viene poi registrato e depositato presso la sede del sindacato dove è stato siglato, potendo valere per l’avvenire inoltre come titolo per l’avvio dell’esecuzione forzata laddove una parte non adempia alle obbligazioni a suo carico ivi previste.
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Casi
Questa sezione presenta l'elenco di casi pratici affrontati e brillantemente risolti dall'avvocato Marco Galli
Caso di maltrattamenti in famiglia e lesioni
A fronte delle plurime pronunce sporte dalla ex moglie Caia, il Pubblico Ministero della Procura di XXXX avanzava richiesta di rinvio a giudizio al G.U.P. del Tribunale di XXXX del sig. Tizio, paventando avverso costui il compimento di numerosi reati, nello specifico la reiterazione di maltrattamenti familiari nei confronti di essa Caia e delle di loro due figlie minorenni, lesioni personali a costei perpetrate in due differenti circostanze, l’omesso versamento del mantenimento delle anzidette minori ed, infine, il danneggiamento di una cassaforte di sua proprietà.